L’AOMS assume i costi per determinate misure di prevenzione per le quali sono stati verificati l’efficacia, il valore terapeutico e l’economicità.
Quali misure di medicina preventiva sono rimborsate?
L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) assume i costi di determinati esami destinati ad individuare precocemente le malattie nonché misure preventive in favore di assicurati particolarmente in pericolo. Tali esami o misure preventive sono effettuati o prescritti da un medico (art. 26 LAMal).
L’AOMS copre solo i costi delle misure di prevenzione elencate negli articoli da 12a a 12e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre), segnatamente:
- Vaccinazioni profilattiche (articolo 12a OPre)
- Misure di profilassi di malattie (articolo 12b OPre)
- Esami sullo stato di salute generale (articolo 12c OPre)
- Misure per l’individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio (articolo 12d OPre)
- Misure per l’individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale (articolo 12e OPre)
L’ammissione di nuove prestazioni preventive nell’OPre avviene su domanda da sottoporre alla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF). Quest’ultima verifica se la prestazione soddisfa i criteri di efficacia, valore terapeutico ed economicità e formula una raccomandazione per il Dipartimento federale dell’interno, il quale decide in merito all’obbligo di assuzione della prestazione.
Vaccinazioni profilattiche (articolo 12a OPre)
Principio
L’AOMS assume solamente i costi di vaccinazioni effettuate da un medico conformemente all’articolo 12a OPre (al netto della franchigia e dell’aliquota percentuale), a condizione che il vaccino utilizzato sia riportato per l’indicazione corrispondente nell’elenco delle specialità (eccezioni: vaccinazioni contro HPV e Mpox).
Se effettuate per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall’assicurazione.
Rimborso dei costi delle vaccinazioni in farmacia
La vaccinazione in farmacia è possibile a seconda del Cantone.
In caso di vaccinazione in farmacia senza prescrizione medica, i costi del vaccino e della sua somministrazione non sono assunti dall’AOMS (assicurazione di base) e sono sempre a carico della persona vaccinata.
In caso di prescrizione medica e somministrazione del vaccino in farmacia
In merito ai vaccini ci sono attualmente interpretazioni giuridiche divergenti, che potrebbero essere giudicate in via definitiva solo dai tribunali. Considerando che la proposta del pacchetto 2 di contenimento dei costi, secondo cui in futuro i costi delle vaccinazioni effettuate in farmacia dovranno essere assunti dall’AOMS, suscita consensi sia nel Consiglio nazionale sia nel Consiglio degli Stati. L’UFSP ritiene che il diritto vigente può essere interpretato nel senso che, in caso di prescrizione medica e somministrazione del vaccino in farmacia, i costi debbano essere assunti dall’AOMS. L'atto vaccinale (iniezione/somministrazione del vaccino) può essere effettuato in farmacia, a seconda del Cantone, a determinate condizioni. In caso di consegna o somministrazione in farmacia, i costi del vaccino sono coperti dall'AOMS se è presente una prescrizione medica, mentre l'atto di vaccinazione in sé deve essere pagato dalla persona assicurata stessa. L'AOMS copre i costi dell'atto vaccinale solo se viene effettuato in studi medici o ospedali.
Ultima modifica 07.03.2025
Contatto
sml
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Prestazioni assicurazione malattia
Sezione Prestazioni mediche
Schwarzenburgstrasse 157
3003
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Svizzera