Assicurazione malattie: Assicurati autorizzati a sospendere il rischio infortuni

Gli assicurati che sono integralmente coperti contro il rischio infortuni (professionali e non professionali) secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) possono chiedere all’assicuratore-malattie la sospensione della copertura contro gli infortuni. 

Le persone impiegate in Svizzera presso un datore di lavoro per almeno otto ore alla settimana sono integralmente coperte contro il rischio infortuni secondo la LAINF: possono quindi chiedere al proprio assicuratore-malattie la sospensione della copertura contro gli infortuni.

Le persone che non sono – o non sono più – salariate o che lavorano meno di 8 ore alla settimana (come ad esempio i bambini, le casalinghe e i casalinghi, gli studenti e i pensionati) non sono assicurate obbligatoriamente secondo la LAINF: queste categorie di persone devono quindi assicurarsi contro gli infortuni nel quadro dell’assicurazione malattie obbligatoria.

Procedura

L’assicuratore effettua la sospensione della copertura infortuni quando l’assicurato gli presenta una richiesta in tal senso per scritto, provando di essere interamente assicurato ai sensi della LAINF (art. 8 cpv. 1 LAMal). La sospensione inizia al più presto il primo giorno del mese che segue la richiesta dell’assicurato. L’assicuratore-malattie riduce il premio in proporzione.

Ulteriori informazioni

Assicurazione infortuni: Chi è soggetto all’obbligo di assicurazione?

Tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati d’obbligo ai sensi della LAINF.

Ultima modifica 19.04.2024

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